- COSA E’ UTILE SAPERE. COSA E’ UTILE FARE.
- FORMALITÀ E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DECESSO
- LA SUCCESSIONE EREDITARIA
- IL LAVORO E L’IMPIEGO
- LE ASSICURAZIONI
- LE UTENZE
- GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
- GLI ISTITUTI DI CREDITO
- DENUNCIA DI SUCCESSIONE
- ADEMPIMENTI FISCALI
- CONTRATTI DI LOCAZIONE
- PARTECIPAZIONI SOCIETARIE O COOPERATIVE
- CONSORZIO DI BONIFICA
- PASSAGGIO DI PROPRIETÀ VEICOLI ISCRITTI AL PRA
- FORMALITÀ VARIE
- POSSESSO DI ARMI
- SPESE MEDICHE
- SPESE FUNEBRI
COSA E’ UTILE SAPERE. COSA E’ UTILE FARE.
Nella dolorosa vicenda che ha colpito la Vostra famiglia, oltre alla grande sofferenza per il distacco da una persona cara, dovrete assolvere anche ad una molteplicità di adempimenti burocratici, non sempre lineari, dovuti per ogni evento luttuoso.
Per facilitare la gestione di tutto ciò la nostra Impresa, ha messo a punto questa pubblicazione con il preciso scopo di fornire le principali indicazioni del caso.
La nostra Impresa potrà assisterVi per ogni necessità, cercando di venire incontro a tutte le vostre richieste, mettendo a Vostra disposizione personale altamente qualificato per tutte le incombenze necessarie.
FORMALITÀ E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DECESSO
Dopo il decesso si devono curare una serie di formalità e di adempimenti non direttamente inerenti le esequie.
LA SUCCESSIONE EREDITARIA
La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto deceduto ad altri soggetti, gli eredi. Prima di compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto è opportuno raccogliere informazioni al fine di non vederci precludere la possibilità di rinunciare all’eredità.
L’eredità può essere:
- accettata in modo puro e semplice;
- accettata con beneficio di inventario (devono accettare con beneficio di inventario gli eredi minori, gli interdetti egli inabilitati;
tale procedura può essere attivata anche da tutti gli altri eredi a prescindere dallo stato di incapacità, allo scopo di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. L’inventario è l’elenco dei debiti e crediti del deceduto e deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o da un notaio. La redazione dell’inventario deve essere conclusa entro 3 mesi dalla data del decesso);
- rinunciata (il verbale di rinuncia all’eredità deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o per atto di notaio e deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data del decesso. La quota rinunciata spetta agli altri eredi. Il coniuge che rinuncia all’eredità mantiene comunque il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto di abitazione sulla casa coniugale. La rinuncia è preclusa se prima dell’adempimento si sono compiuti atti relativi ai beni del deceduto).
In mancanza di un testamento (in presenza del quale si apre la successione testamentaria) i beni del defunto spettano agli eredi legittimi. La Legge, a tutela dei familiari, pone limiti alla libertà di disporre per testamento. Alcune persone hanno diritto per legge a ricevere una determinata quota del patrimonio del defunto (“riserva”). Essi sono i cosidetti “legittimari” e sono: il coniuge, anche separato di fatto o consensualmente o giudizialmente ma senza colpa, i figli legittimi, anche adottivi, i figli naturali e, in assenza di figli o di nipoti, gli ascendenti (i genitori). Se non c’è testamento la legge indica quali sono i parenti cui spetta l’eredità (successione legittima). In Italia è riconosciuta la parentela fino al 6° grado. In assenza di successibili, l’eredità è devoluta allo Stato.
IL LAVORO E L’IMPIEGO
Occorre verificare il diritto alla liquidazione della retribuzione maturata, mensilità aggiuntive e ferie non godute; il diritto alla liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio. In caso di decesso di un lavoratore dipendente gli eredi vantano, nei confronti del datore di lavoro, tutti i diritti maturati dal dipendente (liquidazione, indennità di preavviso, ….).
Il diritto degli eredi a richiedere tali somme si prescrive in 5 anni dalla data di morte.
Del decesso devono essere informati:
- il datore di lavoro e l’ufficio del lavoro;
- gli istituti di credito;
- l’Ente pensionistico di riferimento. Se il deceduto era un pensionato INPS, l’erede deve presentare all’ufficio che eroga la pensione il certificato di morte, la fotocopia della carta d’identità del defunto e la copia del testamento autenticato (se esiste) dando disposizioni all’Ente per effettuare il conguaglio a nome suo.
- Gli istituti assicurativi. Se esistevano polizze sulla vita o di altro tipo occorre provvedere quanto prima a comunicare l’accaduto rispettando tempi e modi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza.
LE ASSICURAZIONI
Le assicurazioni stipulate dal defunto possono essere di diversa natura. Dopo accurata ricerca si dovrà procedere ad informare la compagnia di assicurazione in merito al decesso della persona interessata.
Gli eredi hanno anche l’obbligo di effettuare il cambio di intestazione dell’assicurazione RC auto.
Pur non esistendo termini perentori è comunque consigliabile rivolgersi tempestivamente alla compagnia assicuratrice per le opportune verifiche. In merito alle assicurazioni sulla vita occorre presentare immediata denuncia alla società assicuratrice e attendere le disposizioni conseguenti. Sarà bene ricordare che i premi di queste assicurazioni non sono tassabili e che, quindi, non devono essere riportati nelle dichiarazioni di successione. Le compagnie di assicurazione sono tenute a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza di incidente stradale.
La procedura deve essere attivata nel più breve tempo possibile per non pregiudicare una tempestiva istruttoria della pratica; in ogni caso il codice civile prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni.
In questo caso è bene farsi seguire da un legale di fiducia.
LE UTENZE
Non sono previsti termini temporali perentori per il subentro nell’intestazione di bollette, tasse e contratti legati agli immobili, ma si consiglia di provvedervi in tempi brevi.
- Disdetta del contratto: telefonare al numero verde indicato nelle bollette e trasmettere le informnazioni richieste.
- Per utenze locali presentarsi agli uffici di zona con l’ultima bolletta e la lettura del contatore.
- Subentro al contratto: prima di procedere, come per la disdetta, a contattare il gestore, munirsi del codice fiscale dell’interessato al subentro.
GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Pensione di reversibilità
In caso di decesso di un lavoratore dipendente gli eredi vantano, nei confronti del datore di lavoro, tutti i diritti maturati dal dipendente (liquidazione, indennità di preavviso ) I superstiti che hano diritto alla reversibilità della pensione possono rivolgersi agli istituti preposti (INPS,….) o ad un Patronato. L’impresa di Onoranze Funebri di fiducia saprà indicare il Patronato che potrà seguire tutte le pratiche senza oneri particolari se non il rimborso delle spese vive (marche da bollo ).
Riscatto per premorienza nella previdenza integrativa
E’ il capitale previdenziale che il lavoratore cumula nel fondo di previdenza integrativa. Alla morte può esere riscattato dagli eredi, è consigliabile presentare la domanda al più presto possibile e non oltre i 5 anni dalla data di morte.
Rendita Inail
La rendita è un assegno che compete agli eredi se il decesso è derivato da infortunio sul lavoro, da infortunio in itinere o da malattia professionale. L’assegno funerario è liquidabile dall’lnail a tutti coloro che dimostrano di aver sostenuto le spese funebri, anche se non c’è diritto a rendita. E’ consigliabile presentare la domanda il più presto possibile e comunque non oltre 3 anni dal decesso oppure 90 giorni dalla comunicazione Inail che informa i familiari sul possibile diritto alla rendita.
GLI ISTITUTI DI CREDITO
Si consiglia di contattare tempestivamente l’istituto di credito al quale dovranno essere riconsegnati gli assegni non utilizzati dal deceduto, i bancomat, le carte di credito. Le posizioni bancarie e postali intestate al defunto possono essere volturate a nome degli eredi. La firma per la chiusura di un conto corrente costituisce “accettazione tacita di eredità”, quindi preclude la possibilità di optare per la rinuncia. Se il defunto era titolare di un conto corrente occorre comunicare il decesso alla banca che provvede immediatamente al blocco. Occorre poi presentare la documentazione richiesta (tra cui il certificato di morte o autocertificazione e la copia autenticata del testamento, se c’è) per ottenere lo sblocco e per procedere alla divisione del saldo tra gli eredi. Lo stesso per i conti titoli collegati al conto corrente principale. Per i libretti di risparmio al portatore, il possessore ne può riscuotere sempre il saldo. I conti personali del defunto sono immediatamente ed automaticamente bloccati. Le procure sottoscritte cessano la propria efficacia al momento del decesso, ad eccezione delle procure esplicitamente finalizzate al post-mortem. Per il C/C intestato al defunto, il saldo può essere riscosso solo per successione. Per il C/C con firma congiunta, se un intestatario muore il saldo si ritira solo per successione. Per il C/C con firma disgiunta di due o più persone, se un intestatario muore, il saldo si ritira solo per successione; è possibile per gli altri intestatari, prima dell’evento luttuoso, fare un prelievo.
Oltre al certificato di morte o autocertificazione l’istituto di credito fornirà tutti i dettagli in relazione alla documentazione necessaria per le diverse operazioni.
Gli Istituti possono chiedere:
- dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante gli eredi;
- atto notorio attestante gli eredi che può essere predisposto da un notaio oppure presso la cancelleria del tribunale.
Per il mutuo, gli eredi di un soggetto intestatario o cointestatario hanno l’obbligo di effettuare l’accollo presso l’istituto che ha concesso il mutuo. L’accollo consente agli eredi, se in possesso dei requisiti soggetivi, di fruire in sede di dichiarazione dei redditi della detrazione d’imposta.
Non esiste un termine perentorio, tuttavia per non perdere la detraibilità è bene efffettuare l’accollo tempestivamente.
Se all’atto della stipula del mutuo il mutuatario poi defunto avesse sottoscritto un’assicurazione “premorienza mutuatari o temporanea caso morte”, in caso di decesso salvo particolari eccezioni la quota residua di sua competenza si estingue.
DENUNCIA DI SUCCESSIONE
La denuncia di successione è obbligatoria qualora la persona defunta lasci in eredità beni immobili (terreni e fabbricati) e deve essere presentata entro 1 anno dalla data del decesso dagli eredi, i quali devono pagare le imposte ipotecarie e catastali.
La dichiarazione presentata da uno degli eredi ha effetto per tutti e non richiede l’intervento del notaio, anche se in genere ci si affida ad un professionista o ad uno studio specializzato.
Documentazione richiesta:
- certificato di morte o autocertificazione;
- stato di famiglia del defunto alla data del decesso;
- stati di famiglia degli eredi;
- atti di provenienza degli immobili (rogiti di compravendita, divisione, permuta, donazione, dichiarazioni di successione, sentenze di usucapione );
- codice fiscale del defunto e degli eredi;
- eventuale testamento;
- ultima dichiarazione dei redditi del defunto (se presentata).
La nostra Impresa Funebre saprà dare indicazioni precise sulla materia. Il professionista potrà illustrare, sulla base delle disposizioni di legge, ogni dettaglio ed ogni opportunità in relazione ai beni oggetto della successione.
ADEMPIMENTI FISCALI
Gli eredi rispondono degli adempimenti fiscali in essere della persona defunta e ne danno comunicazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competente. Uno solo degli eredi presenta la dichiarazione dei redditi per conto del defunto. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente sono prorogati ipso facto di sei mesi in favore degli eredi.Il possesso di immobili determina l’obbligo di versare l’
IMU, calcolata fino alla data del decesso a nome del contribuente deceduto. Dalla data del decesso in poi l’
IMU sarà dovuta dagli eredi.
In merito al canone RAI occorre comunicare (con lettera alla Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino / Sportello Abbonamenti TV – Casella postale 22, 10121 Torino) il decesso del titolare e la variazione di abbonamento. L’erede dovrà chiedere il passaggio a proprio nome o, se è già intestatario di un abbonamento, l’annullamento di quello del defunto indicando luogo e data del decesso.
CONTRATTI DI LOCAZIONE
Edifici di proprietà privata: In caso di morte del conduttore, al contratto succedono di norma gli eredi conviventi alla data del decesso; il decesso del proprietario non produce conseguenze.
Edifici di proprietà pubblica: In caso di morte del conduttore di norma al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del decesso che siano in possesso dei requisiti indicati nella normativa regionale applicabile.
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE O COOPERATIVE
La trasmissibilità agli eredi delle quote di partecipazione possedute dal defunto è regolata dall’atto costitutivo della società. Gli eredi possono avere diritto alla liquidazione della partecipazione oppure subentrare nella società al postlo del deceduto.
CONSORZIO DI BONIFICA
Il pagamento del canone spetta a chi detiene il possesso dell’immobile alla data del 1° gennaio di ogni anno. Gli eredi devono dare comunicazione del decesso al consorzio competente per territorio.
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ VEICOLI ISCRITTI AL PRA
Il veicolo lasciato dal defunto non deve essere inserito nella dichiarazione di successione, ma bisogna modificarne l’intestazione al Pubblico Registro Automobilistico trascrivendo negli archivi l’accettazione di eredità e aggiornando la carta di circolazione presso la Motorizzazione Civile. Occorre presentarsi allo Sportello Telematico dell’Autista, presso gli uffici dell’ACI, con una serie di documenti riguardanti il veicolo, gli eredi, il defunto e l’eventuale testamento.In caso di più eredi, se si vuole intestare il veicolo a uno solo di essi i passaggi sono due: iscrivere il mezzo a nome di tutti gli eredi e poi trascriverlo a favore del solo a cui verrà intestato. Non esiste un termine perentorio dal momento del decesso; è tuttavia consigliabile, soprattutto se il veicolo è in circolazione, effettuarlo in tempi brevi.
FORMALITÀ VARIE
Destinazione dei documenti del defunto:
- Patente: spedire alla motorizzazione civile.
- Passaporto e porto d’armi: riconsegnare alla Questura:
- Carta di identità: riconsegnare al Comune.
- Tessera sanitaria: può essere conservata come ricordo.
POSSESSO DI ARMI
Qualora non si decida di venderle o di consegnarle ai competenti organi della Difesa, dare immediata comunicazione alla questura e chiedere apposita autorizzazione a conservarle. Ottenuto il nullaosta si provvedere a fare la denuncia di detenzione di armi in carta bollata.
SPESE MEDICHE
Le spese mediche del defunto, se pagate dopo il decesso, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi degli eredi che hanno sostenuto l’onere anche se il documento di spesa è intestato al deceduto.
SPESE FUNEBRI
Le spese sostenute per il funerale della persona defunta sono, in una certa misura, detraibili. Le spese funebri comprendono: onoranze e trasporto funebri, oneri cimiteriali per concessione, sepoltura, incisioni. Ha diritto alla detrazione colui che ha sostenuto i costi, purché il pagamento sia avvenuto nell’anno di dichiarazione.
Il limite della detrazione è pari a un importo massimo di Euro 1.549,37 per ciascun decesso. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti, ognuno di essi potrà detrarre in proporzione la percentuale dei 1.549,37 Euro ammissibili (ad esempio: spesa complessiva di Euro 3.600,00 sostenuta da tre persone in parti euguali; la detrazione competente per ciascuno sarà di Euro 1.549,37 : 3 = Euro 516,46).
E’ obbligatorio conservare la documentazione delle spese sostenute dalle quali deve risultare il nome della persona defunta e del soggetto che ha sostenuto la spesa. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti ma il documento è rilasciato ad uno solo, nel documento originale sarà annotata una dichiarazione di ripartizione sottoscritta dall’intestatario del documento stesso; copia del documento con la ripartizione sarà conservato da ognuno dei partecipanti alle spese in oggetto.
E’ obbligatorio conservare la documentazione delle spese sostenute dalle quali deve risultare il nome della persona defunta e del soggetto che ha sostenuto la spesa. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti ma il documento è rilasciato ad uno solo, nel documento originale sarà annotata una dichiarazione di ripartizione sottoscritta dall’intestatario del documento stesso; copia del documento con la ripartizione sarà conservato da ognuno dei partecipanti alle spese in oggetto.